IL NOSTRO STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
  “GRUPPO  ERMADA FLAVIO VIDONIS”
 
Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita,ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e ss. c.c., l’associazione “GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS “.
L’associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, per tutta la durata dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.
Articolo 2 – Sede
L’associazione ha sede in Duino Aurisinia loc. Sistiana n. 43 , ed ha facoltà di istituire sedi secondarie, sezioni ovunque in Italia ed all’Estero.
                                                                       TITOLO II
                                                           Oggetto sociale e durata
Articolo 3 - Scopo dell’Associazione
L’Associazione senza fini di lucro apolitica ed apartitica. Essa ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa finalizzata alla conoscenza delle vicende storiche dell’area giuliana e dell’intera area transfrontaliera di Slovenia, Austria ed Ungheria  con particolare attenzione alle vicende belliche ed a quelle dei combattenti di ogni nazionalità e delle diverse popolazioni coinvolte attraverso la ricerca storica, la catalogazione di reperti e la valorizzazione dei siti più significativi.
Gli esiti di tale attività saranno divulgati attraverso mostre, pubblicazioni, seminari, incontri, convegni, conferenze ed ogni altro strumento a ciò preposto.
Articolo 4 – Oggetto
Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 3 l’Associazione intende promuovere:
1)      Attività di ricerca e formazione: corsi di aggiornamento teorico- pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
2)      Attività culturali: congressi, convegni, manifestazioni, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, stage, mostre, corsi per adulti, giovani e bambini;
3)      Attività editoriale: stesura, stampa e pubblicazione di testi, periodici, dispense ed altro materiale cartaceo, informatico, telematico, audio televisivo e quanto altro similare inerente all’oggetto sociale;
4)      Attività turistiche promozionali: partecipazione di fiere, eventi fieristici, nonché l’organizzazione di manifestazioni legate all’oggetto sociale, gestione di sale espositive permanenti o spazi espositivi nonché infopoint;
5)      Attività organizzativa e di collaborazione: organizzare ed offrire il patrocinio ad iniziative promosse da altri enti o associazioni, richiedere l’affiliazione presso altri organismi nazionali o internazionali utili al perseguimento sociale;
In generale porre in essere tutte le attività che possono contribuire al perseguimento degli scopi che l’Associazione si prefigge mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo la stipulazione di mutui, finanziamenti, compravendita di beni mobili ed immobili, concessione di pegni o ipoteche sui propri beni, riscossione ed elargizione di prestiti, contributi e sovvenzioni nei confronti di singole persone, associazioni o altri enti ed istituzioni pubbliche o private.
Rimangono espressamente escluse le attività finanziarie che la legge riservi a particolari categorie di enti o imprese.
Articolo 5 – Durata
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art.21 ultimo comma del codice civile.
                                                           TITOLO III
                                                              Associati
Articolo 6 – Categorie di Associati
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
a)      Soci fondatori ovvero i soci che hanno preso parte all’atto costitutivo dell’associazione;

b)     Soci ordinari ovvero i soci che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata ogni anno dal Consiglio direttivo;

c)      Soci simpatizzanti ovvero i soci che aderiscono all’associazione in occasione esclusiva di eventi o iniziative promosse dal Gruppo, attraverso il pagamento di un contributo associativo nella misura fissata ogni anno dal Consiglio direttivo

d)     Soci giovani ovvero i soci che non hanno superato il limite di diciotto anni,  che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata ogni anno dal Consiglio direttivo;

Gli associati, siano essi soci fondatori o ordinari , hanno parità di diritti ivi compreso quello di voto.
Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

Articolo 7 – Ammissione degli Associati
Possono aderire all’associazione le persone fisiche di ogni sesso, nazionalità, religione.
Possono aderire, inoltre, gli enti, organismi, istituizioni di natura anche religiosa nonché società private o pubbliche di nazionalità italiana e straniera.
Per aderire all’associazione dev’essere presentata domanda al Consiglio direttivo previa declaratoria di accettazione dei valori e degli scopi e di regolamenti del sodalizio medesimo.
Il Consiglio direttivo ha il diritto di vagliare ogni singola domanda; la comunicazione di accettazione della stessa dev’essere effettuata nei sessanta giorni dalla presentazione altrimentì la richiesta di adesione si intende rigettata. Il diniego non deve essere corredato da motivazione.
Articolo 8  – Quota associativa
Gli associati sono tenuti a versare all’associazione il contributo associativo ordinario stabilito ogni anno dal Consiglio direttivo.
Viene fatta salva la facoltà di ogni singolo associato di contribuire anche in misura maggiore senza che tuttavia tale maggiorazione comporti diritti differenti in capo a ciascun associato.
Articolo 9 – Diritti e Doveri degli associati
Gli associati godono dei diritti e doveri previsti dal presente statuto.
In particolare hanno diritto:
-         Di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e da regolamenti adottati con delibera assembleare;
-         Di esercitare i propri diritti elettorali con le forme previsti dal presente statuto.
Gli associati hanno il dovere;
-         Di svolgere la propria attività nel pieno rispetto degli scopi dell’associazione;
-         Di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
-         Di impegnarsi attivamente nella vita associativa.
Art. 10  – Perdita della qualità di associato
La perdita della qualità di associato avviene per recesso, decadenza, esclusione.
Il recesso dev’essere comunicato al Presidente del Consiglio direttivo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso ed acquista efficacia dalla scadenza dell’anno solare nel quale è stato comunicato.
Si decade dalla qualità di socio nel caso di mancato versamento della quota associativa nei limiti fissati dallo Statuto e dal Consiglio direttivo con riguardo ai contributi straordinari.
Si decade inoltre dallo status di socio ogni qualvolta la condotta dell’associato si ponga in contrasto con gli scopi dell’associazione e nel caso di violazione delle norme di funzionamento del sodalizio o comunque qualora il suo comportamento costituisca pregiudizio all’associazione stessa.
Nel caso di scioglimento per qualsiasi ragione o titolo del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione in ordine alla restituzione delle quote e dei contributi versati.
Articolo – 11 Patrimonio sociale.
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti o conferimenti a titolo di liberalità e fondi di riserva.
Le entrate dell’associazione sono costituite;
-         Dalle quote associative;
-         Da qualsiasi contributo pubblico o privato;
-         Da contributi effettuati con una specifica destinazione;
-         Da donazioni e da qualsivoglia conferimento in denaro o natura che venga disposto da terzi a favore dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è l’unico organo titolare del diritto di deliberare su eventuali investimenti o sull’utilizzo o disposizione dei fondi patrimoniali.
                                                        TITOLO IV
                                               Organi dell’associazione
Articolo 12 – Organi dell’Associazione:
Sono organi dell’Associazione:
a)      L’assemblea degli associati;
b)     Il presidente ed il vicepresidente;
c)      Il Consiglio direttivo;
d)     Il tesoriere;
e)      Il Collegio dei revisori dei conti.
f)       Il Comitato scientifico

Articolo 13 – Assemblea degli Associati
L’assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.
Compete all’assemblea ordinaria;
a)      L’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo sull’andamento dell’attività sociale avuto riguardo anche all’aspetto patrimoniale;
b)     L’approvazione del bilancio preventivo entro il medesimo termine di cui al punto a);
c)      La nomina dei membri del Consiglio direttivo;
d)     La nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti;
e)      Gli argomenti che il Consiglio direttivo ritiene di sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea dev’essere convocata dal Consiglio direttivo quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 15 – Intervento in assemblea

Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Articolo 16 – Diritto di voto

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Articolo 17 – Presidenza dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vicepresidente. In mancanza di entrambi è presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le  votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell’assemblea.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente o dal segretario.

Articolo 18 – Maggioranze per l’assemblea ordinaria

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
Per la nomina dei membri del Consiglio direttivo è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 19 – Maggioranze per l’assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 20  – Consiglio Direttivo

L’ associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile dai tre ai dieci, oltre al Presidente, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio.
I membri del Consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati.
I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
Per la prima volta i membri del Consiglio direttivo sono nominati con l’atto costitutivo.

Articolo 21 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo nomina un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Articolo 22– Convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta mediante avviso spedito anche a mezzo fax, posta elettronica o sms a tutti i componenti del Consiglio direttivo, nonché ai membri del Collegio dei revisori (qualora talora organo venga effettivamente costituito), almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In casi di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o sms. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti (qualora talora organo venga effettivamente costituito).
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia stata fatta richiesta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 23 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vicepresidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro,il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

Articolo 24  – Cooptazione dei consiglieri

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.
I membri del Consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.
Se la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci dev’essere convocata per procedere alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Articolo 25 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.
Il Consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.


Articolo 26 – Rappresentanza

La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi in giudizio è devoluta al presidente del Consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vicepresidente.
Al presidente spetta l’uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all’associazione.

Articoli 27 - Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.
Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

Articolo 28 - Tesoriere

Il tesoriere si occupa della gestione della cassa dell’associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Articolo 29 - Segretario

Il Consiglio direttivo nomina un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea.
Al segretario il Consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’associazione.

                                                                       TITOLO V
                                                           Esercizi sociali – Bilancio

Articolo 30 – Esercizi sociali – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sull’attività svolta e sulla situazione patrimoniale dell’associazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.
Il Consiglio direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il medesimo termine previsto per l’approvazione del bilancio di esercizio.

TITOLO VI
                                                           Collegio dei revisori dei conti

Articolo 31  – Collegio dei revisori

Se richiesto dalla legge o su delibera dell’assemblea dei soci, la gestione dell’Associazione potrà essere controllata da un revisore o da un collegio di revisori costituito da tre membri eletti dall’assemblea dei soci.
Il Collegio dura in carica tre anni.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

    TITOLO VII
            Comitato Scientifico
Articolo 32 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da soci particolarmente esperti in ordine alla conoscenza delle vicende storiche dell’area giuliana e dell’intera area transfrontaliera di Slovenia, Austria ed Ungheria
Tale organo sociale ha lo scopo di determinare gli indirizzi dell’attività dell’associazione avuto riguardo principalmente alle tematiche da affrontare ed alle modalità tecniche di ricerca.

TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione

Articolo 33  – Scioglimento

In caso di scioglimento anticipato dell’associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residio sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sono fatte salve altre diverse destinazione per come prescritte dalla legge.

Articolo 34 - Liquidazione

L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all’associazione.

Articolo 35  – Norme di chiusura

Per ogni questione non disciplinata dal presente statuto si rinvia alle leggi vigenti in tema di associazioni ivi compreso il codice civile.


Articolo 36 – Controversie sociali

Tutte le controversie sociali tra gli associati, l’Associazione ed i suoi organi saranno preventivamente sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea in occasione della prima adunanza.
I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno senza formalità di procedura.
Il loro lodo potrà essere impugnato esclusivamente dinanzi al Tribunale di Trieste.

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